Parcheggi blu e paghi con ticket?
Si preannunciano tempi duri per le tantissime Civiche Amministrazioni che, recentemente, hanno adottato il sistema della sosta oraria a pagamento, le famose strisce blu.
Causa scatenante di una probabile valanga di ricorsi contro i Comuni da parte dei cittadini multati, ancora una volta, è un pronunciamento degli ermellini.
La notizia è rimbalzata nelle scorse ore su giornali, televisioni e radio ed è stata sinteticamente riassunta nel titolo, quasi urlato, ‘Strisce blu: niente multe se vicino manca il parcheggio gratuito’.
Più precisamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 116, hanno stabilito che un giudice ordinario puಠannullare le multe comminate in zone a pagamento se i Comuni hanno violato ‘l’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento’.
Il principio di questa decisione è quello contenuto nell’articolo 8, comma 7, del Codice della Strada, che stabilisce che, qualora ‘il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione, ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta’.
Cautela perಠper le orde di cittadini multati già sul piede di guerra e pronte ad emulare il caso dell’avvocato sardo al centro della sentenza degli ermellini, infatti tale obbligo (quello della vicinanza alle strisce blu di zone a sosta gratuita, ndr) non sussiste perಠper le zone definite “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonchè per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta.
Sulla base di questa specifica città come Roma, Milano e Firenze hanno già messo le mani avanti e sottolineato la loro conformità alla legge.
“La normativa fiorentina relativa alla zcs è stata redatta in conformità all’articolo 7 comma 8 del Codice della Strada ‘ ha spiegato il vicesindaco fiorentino Giuseppe Matulli – . Il Piano urbano del traffico (Pgtu) fin dalla sua prima redazione adottato dal Comune di Firenze nel 1999 individua tutto il centro abitato come zona di rilevanza urbanistica ai sensi articolo 7 del codice della strada disciplinabile come zona a sosta controllata. Per quanto riguarda poi la ztl e le aree pedonali, lo stesso articolo le esclude dall’obbligo” .
Resta da vedere se dal Nord al Sud dello Stivale, l’Italia dei Comuni non si sia fatta troppo facilmente contagiare dalla febbre delle strisce blu come facile introito per le casse civiche.
Alice Tordo