Le autorimesse in Italia presentano esigenze specifiche e rischi legati alla sicurezza antincendio, il che ha portato a significativi aggiornamenti normativi nel corso degli anni. Nelle aree di sosta interrate o poste al piano terra dei condomini, ad esempio, non si può parcheggiare un numero illimitato di veicoli ma bisogna rispettare le indicazioni riportate nel Certificato di Prevenzione Incendi.
L’attuale normativa antincendio per le autorimesse è regolata dalla Regola Tecnica Verticale (RTV) V.6, introdotta con il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2020. Questa normativa si applica specificamente alle autorimesse con una superficie complessiva superiore a 300 m², sostituendo le precedenti regole tecniche, come il D.M. 1° febbraio 1986.

Evoluzione Normativa

Tutti gli spazi destinati al ricovero di autoveicoli, in particolare le autorimesse interrate o situate all’interno di edifici, sono stati tra i primi ad essere considerati per la prevenzione incendi.
Il primo passo chiaro, che ha sancito l’obbligo di fare richiesta di un Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) rilasciato dai Vigili del Fuoco, fu il d.m. 16 febbraio 1982. Questo decreto fu poi seguito dal d.m. 30 novembre 1983 e dal d.lgs. 14 agosto 1996 n. 493 in materia di segnaletica e cartellonistica relative alla sicurezza.
Il d.m. 1° febbraio 1986 ha poi stabilito le Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse, ovvero i criteri di sicurezza necessari per la progettazione di autorimesse e autosilo. Il decreto evidenzia le principali differenze tra parcheggi con presenza di persone e autorimesse completamente automatizzate e definisce una classificazione delle stesse (isolate, miste, aperte/chiuse, sorvegliate e non), esplicando le caratteristiche da tenere in considerazione per adottare tutte le misure di prevenzione incendi.
Nel 1998 sono poi state apportate modifiche alla metodologia di prevenzione incendi con tre nuovi decreti, volti a semplificare le procedure per l’ottenimento del C.P.I.:

    • D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 – Regolamento che disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi. Ha semplificato e standardizzato le procedure per il rilascio/rinnovo del C.P.I.
    • D.m. 4 maggio 1998 – Modalità e contenuti delle domande per l’avvio delle pratiche di prevenzione incendi; indicazioni sugli adempimenti e servizi che devono essere forniti dai comandi dei VVF.
    • D.m. 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza e gestione dell’emergenza.

Nel 2015, il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015), implementa la Sezione V, con regole tecniche verticali, segnando il passaggio a una metodologia prestazionale, e nel 2019 una modifica all’allegato 1 del Codice, distingue tra progettazioni antincendio conformi e soluzioni alternative per le autorimesse.
Le norme tecniche per le autorimesse con superficie superiore a 300 m², infine, sono state aggiornate con il D.M. 15 maggio 2020 – RTV V.6, abrogando il D.M. 1° febbraio 1986. Molto importante è la circolare n.17496/2020 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, che ha fornito le linee guida da applicare alle autorimesse aventi superficie non superiore a 300 m² che vengono raggruppate in due classi (A1, fino a 100 m², e A2, tra 100 e 300 m²).

Regola Tecnica Verticale V.6

Questa norma rappresenta un passo avanti nella standardizzazione e modernizzazione delle misure di sicurezza nelle autorimesse, assicurando una maggiore protezione per le persone e le strutture.
Ad esempio, con il V.6 sono accentuate le responsabilità dell’Amministratore di Condominio che, per garantire la sicurezza dell’edificio, deve:

    • curare l’istruzione della pratica al fine di procurarsi le certificazioni riguardanti le parti comuni;
    • curare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti antincendio, quali ad esempio gli estintori o i sensori di rilevamento del fumo;
    • informare ed istruire in maniera adeguata il personale che svolge lavoro all’interno dell’edificio condominiale.

Tuttavia, in caso di utilizzo dell’autorimessa non autorizzato, oppure in caso di incendio e conseguente verifica dell’assenza delle misure prescritte dalla normativa antincendio, le responsabilità ricadono sia sui condomini sia sull’Amministratore. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui sopra, devono essere annotati in un apposito registro. Il registro dei controlli antincendio deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco.
Di base, l’autorizzazione (C.P.I.) deve essere rinnovata ogni 5 anni, salvo modifiche rilevanti ai fini antincendio. Il rinnovo è a carico del responsabile dell’attività, il quale dovrà certificare che non ci sono state variazioni rispetto alle condizioni per le quali era stato precedentemente rilasciato.

Principali novità della normativa

Diversi criteri di classificazione:

    • Destinazione d’uso: Isolate o miste.
    • Ubicazione: Interrate o fuori terra.
    • Pareti perimetrali: Aperte (con adeguate aperture per la ventilazione) o chiuse.
    • Caratteristiche di esercizio: Sorvegliate (con sistemi di vigilanza) o non sorvegliate.

Misure di prevenzione e protezione:

    • Sistemi di sicurezza: È obbligatorio l’uso di impianti di rilevazione, allarme, estinzione degli incendi e misure per il controllo di fumi e calore. La rete idrica deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari e l’impianto deve essere alimentato normalmente dall’acquedotto cittadino e/o da cisterna.
    • Impianti e materiali: Specifiche tecniche sono fornite per l’installazione di idranti e per le caratteristiche dei materiali da costruzione utilizzati​.
    • Illuminazione: Le autorimesse devono essere provviste di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale.

Deroghe

Le deroghe possono essere richieste quando le normative vigenti risultano impraticabili, a condizione che si possano realizzare opere aggiuntive e integrative per garantire un livello di sicurezza ottimale. Non è consentito richiedere deroghe al fine di ridurre i costi di costruzione. 

Un esempio comune di richiesta di deroga da parte dei progettisti è nella costruzione di parcheggi sotterranei in cortili di antichi edifici cittadini, una situazione sempre più frequente per ottimizzare lo spazio disponibile. In questi casi, le limitate dimensioni del cortile, la configurazione architettonica di giardini o percorsi pedonali e gli spazi di manovra ridotti spesso impediscono, ad esempio, la realizzazione di aree di ricevimento dei veicoli come richiesto dalle normative.

Parcheggio di motocicli e ciclomotori nelle autorimesse

Inizialmente, la normativa non prevedeva una distinzione esplicita tra i vari tipi di veicoli, di conseguenza motocicli e ciclomotori non venivano specificamente menzionati. Tuttavia, con l’aumento del numero di mezzi a due ruote parcheggiati nelle autorimesse delle aree metropolitane, la Direzione Generale dei Vigili del Fuoco ha fornito indicazioni sul parcheggio di questi veicoli.

Nel 2000 la Lettera Circolare n° P713/4108 sott. 22/3 ha introdotto linee guida specifiche per la progettazione delle autorimesse in questi casi:

    • Per i veicoli a due ruote è stata stabilita una superficie di parcheggio di 2,5 mq in autorimesse sorvegliate e di 5 mq in quelle non sorvegliate. 
    • Inoltre, è stato introdotto un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli, fissato in un rapporto di 1 a 4

I Comandi provinciali, nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi, devono quindi indicare la capacità massima delle autorimesse, indicando la possibilità di parcheggiare quattro motocicli/ciclomotori per ogni posto auto in meno.

Vetture elettriche, GPL, GNC e idrogeno

A soffermarsi sul parcheggio dei veicoli alimentati con combustibili alternativi (elettrico, GPL, GNC, idrogeno) è un’Appendice della RTV V.6, nata dalla collaborazione tra Inail, CN Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L’obiettivo dell’Appendice Ipotesi di presenza di veicoli alimentati con combustibili alternativi è evidenziare come la presenza di questi mezzi cambi la valutazione del rischio, suggerendo di rivedere il profilo Rvita (profilo di rischio relativo alla salvaguardia umana) e i livelli di prestazione per le misure antincendio.

Auto elettriche

Ogni autovettura, a prescindere dal tipo di alimentazione, costituisce un fattore di incendio ma per le auto elettriche esistono problematiche ulteriori. Sebbene i casi di incendio di auto elettriche siano relativamente rari, il problema risiede nel fatto che le batterie, specialmente quelle agli ioni di litio (LIB), richiedono procedure d’intervento più complesse.
Pericoli di incendio aggiuntivi prevedibili:

  • tensioni elettriche più elevate;
  • presenza di batterie LIB;
  • presenza di stazioni di ricarica.

Auto a GPL

Il GPL, in caso di fuoriuscita dal serbatoio, costituisce un elevato fattore di pericolo essendo un gas che tende a stratificarsi a pavimento; in caso di innesco, infatti, il GPL è in grado di provocare un incendio o un’esplosione, con conseguenze drammatiche, in un’autorimessa interrata.

Auto a metano

Discorso diverso riguarda le auto alimentate a GNC (Gas Naturale Compresso), poiché il metano tende a stratificarsi verso l’alto, evitando pericolosi accumuli nelle autorimesse in regola in termini di ventilazione.

Auto a Idrogeno

Le auto ad idrogeno o FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), invece, presentano i medesimi pericoli di incendio delle batterie delle auto EV, sommati  ai pericoli derivanti dalla presenza delle bombole di idrogeno. Benché ad oggi non esistano sufficienti dati statistici per una valutazione del rischio di incendio o di esplosione, il documento riporta alcune considerazioni sui pericoli da considerare per i veicoli ad idrogeno:

  • presenza di bombole ad alta pressione;
  • combustibile estremamente volatile ed infiammabile e facilmente esplosivo.