Capita, purtroppo si lascia la propria autovettura in un parcheggio e al ritorno la si trova manomessa o, addirittura, non la si trova più.

Chi è in questo caso a dover rifondere il danno? Il gestore del parcheggio in questione è responsabile o meno del furto?

La giurisprudenza in materia è controversa e sarebbe bene che fossero approvate in modo definitivo regole chiare, a tutela sia degli automobilisti sia dei gestori delle
strutture di sosta.

Il 27 gennaio scorso la terza sezione civile della Cassazione ha sancito, con sentenza n. 1957, il principio secondo cui i gestori di parcheggi sono sempre responsabili
per i furti delle auto, anche se l’area è incustodita.

Non basta quindi esporre l’avviso per cui la società  non intende rispondere dei danni eventualmente
subiti dagli automobilisti.
Questa limitazione di responsabilità  è, infatti, inefficace, poichè si tratta di una clausola vessatoria generale di contratto che dovrebbe essere in ogni caso approvata
per iscritto in base all’articolo 1341, comma 2 del Codice civile.

Il tipo di contratto che la Cassazione identifica tra il parcheggiatore o l’autorimessa è un contratto atipico disciplinato dalla normativa del contratto di deposito.
Poichè per quest’ultimo è sufficiente la consegna di una determinata cosa allo scopo di custodirla per far sorgere nel depositario l’obbligo della restituzione, la
Cassazione ritiene che, essendo il contratto di posteggio concluso nel momento in cui l’autoveicolo è immesso e lasciato nell’apposito spazio all’interno del parcheggio con il consenso del depositario, l’onere della custodia del veicolo ricada sul concessionario dell’area di parcheggio, senza che siano necessari la consegna delle chiavi, il rilascio dello scontrino o il pagamento anticipato del compenso.
In pratica il principio di responsabilità  applicato è più o meno equiparato alla custodia di un cappotto consegnato al guardaroba di un teatro.

Il gestore del parcheggio (depositario), nel caso il veicolo fosse danneggiato o rubato, è tenuto al risarcimento del danno. Quest’obbligo si estende a tutto ciಠche
sia destinato in modo durevole al servizio od ornamento dell’automezzo in questione.
Ma…
La legge si applica e si rispetta, ma si puಠdiscutere.

Ecco la nota dell’Avvocato Donato Palmieri a cui ci siamo rivolti per un parere
in merito.


La Cassazione ha recentemente ribadito, con la sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009, che quando si parcheggia un autoveicolo all’interno di un parcheggio pagando il ticket,
anche attraverso l’uso di sbarre automatiche all’ingresso, si realizza un’ipotesi atipica del contratto di deposito, da cui deriva per il proprietario o il gestore della
struttura l’obbligo di custodia dell’autovettura.
Ne consegue che, in caso di furto, l’utente ha diritto al risarcimento del danno.
La pronuncia si allinea all’orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che la disciplina del contratto di parcheggio possa rinvenirsi nelle norme relative al deposito
e che, pertanto, comporta l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato.
Le pronunce in rassegna sostengono che l’offerta del servizio di parcheggio in area recintata ingenera nell’utente l’affidamento che in essa sia compresa la custodia e che
le clausole di esonero dall’obbligo di custodia siano inefficaci, in quanto conoscibili in un momento successivo alla conclusione del contratto e alla consegna del tagliando
e, ad ogni modo, non approvate specificamente.
Il ragionamento della Corte, assolutamente condivisibile, parte dal presupposto che l’offerta di uno spazio chiuso e recintato, accessibile a mezzo di sistemi automatici,
ove lasciare l’autoveicolo ingeneri nell’utente il convincimento che nella prestazione sia compresa la custodia del veicolo.
Il contratto che ne deriva è del tipo di quelli nei quali all’offerta della prestazione di parcheggio corrisponde l’accettazione dell’utente, manifestata attraverso
l’immissione dell’auto nell’area messa a disposizione.
Dalla combinazione di questi fattori nasce il vincolo contrattuale che si realizza attraverso il cd. contatto sociale che ingenera nell’utente l’affidamento de qua, che
prevale sulle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore.
Nella realtà  il fenomeno dei parcheggi a pagamento è molto frequente e trova la sua radice nelle condizioni di affollamento delle strade, nell’urgenza dell’automobilista
di liberarsi del veicolo o in altre condizioni simili.
Tutto ciಠinduce l’automobilista ad utilizzare strutture appositamente predisposte.
Tuttavia, per quanto di ragione, sarebbe errato affermare che ogni qualvolta un utente immette la propria autovettura in un parcheggio a struttura, il cui ingresso è
canalizzato a mezzo sbarre automatiche sussista in capo al gestore una cd. responsabilità  ex recepto.
Nei contratti di massa a conclusione rapida, infatti, la pretesa specifica approvazione scritta delle clausole di esonero di responsabilità  comporta l’impossibilità 
di farne uso ed ostacola, di fatto, l’esercizio imprenditoriale di alcune attività .
A ciಠsi aggiunga che la sottoscrizione delle clausole comporterebbe una trattativa individuale che farebbe venir meno la rapidità  e, soprattutto, l’economicità  del
servizio.
L’affidamento dell’utente, invero, si realizza in mancanza di un’offerta al pubblico che espressamente delimiti l’oggetto del contratto e delle obbligazioni che si offrono
in corrispondenza del prezzo richiesto.
L’inconsapevolezza dell’esistenza di clausole di esonero al momento dell’instaurazione del rapporto e, di converso, la veloce conclusione del contratto che si perfeziona con
l’ingresso nel parcheggio ed il ritiro del ticket potrebbe essere superata dalla precisa delimitazione scritta dell’offerta al pubblico.

L’offerta al pubblico di un’area chiusa e recintata predisposta al parcheggio, in mancanza di una specifica delimitazione, ben puಠingenerare un’erronea convinzione che,
perà², potrà  risultare, per quanto sbagliata, legittima e come tale, se tradita, suscettibile di risarcimento.
Il contratto si conclude e perfeziona a seguito dell’ingresso dell’utente nel parcheggio, all’atto del ritiro del ticket, che vale come accettazione dell’offerta al pubblico
effettuata mediante la cartellonistica e la segnalazione della presenza del parcheggio, che l’utente, in presenza di determinate caratteristiche (l’esistenza di uno spazio
chiuso delimitato da sbarre all’entrata ed all’uscita, l’assenza di cartelli prima dell’ingresso con l’avvertenza che si trattava di parcheggio non custodito, la presenza del personale, etc. ), puಠlegittimamente presumere custodito.
La stessa Cassazione, in una sentenza meno recente, argomentando la responsabilità  del gestore del parcheggio afferma che ‘soltanto la presenza di un cartello con
l’indicazione di “parcheggio non custodito”, adeguatamente visibile prima dell’ingresso, quando cioè era ancora possibile per l’utente scegliere se concludere o meno il contratto relativo allo stazionamento dell’autovettura, avrebbe comportato la conclusione tra le parti del diverso contratto di locazione’.
La presenza di un cartello ben visibile (dotato semmai di opportuni segnali e scritte luminosi) posto all’esterno della struttura, prima anche di un’eventuale canalizzazione,
in cui viene indicata espressamente l’offerta al pubblico del gestore (e non l’estratto del regolamento contrattuale), realizzerebbe l’ipotesi di cui all’art. 1336 c.c.
La forma dell’offerta deve essere chiara in modo che sia inequivocabile la predeterminazione degli elementi essenziali del contratto offerto (locazione d’area) affinchè
l’utente che accetti l’offerta, mediante l’immissione dell’autoveicolo nel parcheggio, non possa poi addurre di non aver letto e compreso la cartellonistica e la relativa
offerta.
L’offerta al pubblico deve essere effettuata prima che l’utente acceda all’ingresso del parcheggio e deve espressamente prevedere che il rapporto contrattuale che si propone
abbia ad oggetto unicamente la mera messa a disposizione di un’area, con l’esplicita esclusione di qualsivoglia obbligo di custodia a carico del locatore.
L’oggetto del contratto deve essere chiaro ed espresso, comprensibile all’utente medio, al quale deve essere comunicato in forma, preferibilmente, scritta prima della
conclusione del contratto (immissione dell’autovettura nel parcheggio), in modo da non poter ingenerare nel cliente alcun affidamento circa la custodia del proprio
autoveicolo.
In presenza di tali elementi, l’utente non avrebbe modo di poter affermare di non aver compreso la portata dell’offerta e dell’oggetto del contratto che ha liberamente
scelto di concludere, nè tanto meno di essere stato indotto da elementi più o meno estrinseci nella realizzazione di quell’affidamento oggetto delle pronunce della
Cassazione.

Avv. Donato Palmieri

Per concludere ecco il punto di vista di AIPARK, l’associazione che rappresenta il maggior numero di imprese di parcheggio in Italia, sull’argomento.

Il Presidente dell’Aipark, ing. Marco Medeghini, da noi interpellato ci ha risposto: ‘E’ quindi sconfortante per Aipark e per i cittadini italiani sapere che in Italia,
ove già  mancano 350.000 posti auto in struttura, tutti gli sforzi che dovrebbero essere incanalati nel favorire la realizzazione e gestione di queste infrastrutture si
infrangono su un sistema bizantino di regole e laccioli.

E ancora: ‘Su un parcheggio pesano tasse rifiuti esorbitanti, regole di P.S. vecchie di oltre 30 anni che imporrebbero, ad esempio, che di ogni automobilista in ingresso
ed uscita si comunichino alla questura: dati personali, dell’auto e permanenza (e qui fortunatamente ha prevalso il buon senso degli operatori, da una parte e dall’altra)
e tutta una serie di regole e di imposte che tendono a limitare, se non, di fatto, proprio ad impedire che il sistema sosta possa non dico raggiungere, ma almeno
avvicinarsi agli standard degli altri paesi europei. Numerose sentenze di tribunali ordinari, di corti d’appello e della cassazione hanno trattato questo tema, spesso
con visioni opposte, ma certamente con risultati pratici non adeguati al nostro tempo, quello dei parcheggi senza l’omino con il cappellino di felliniana memoria.
Nessuno si è premurato mai di chiarire, con poche righe di legge, questo passaggio, come invece è stato fatto, nel Codice della Strada, per i parcheggi a pagamento
su strada. Credo sia arrivato il momento e non è più rinviabile. Questo chiediamo al legislatore!’